PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica se l'esercente vende bevande alcoliche, per l'asporto delle stesse, ai soggetti di cui al periodo precedente. L'esercente ha altresì l'obbligo di esposizione di un cartello riportante il divieto di cui al presente comma.
      Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 691 si applicano altresì ai locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente».

Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di clienti e di avventori all'interno del locale pubblico o del circolo privato».

 

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Art. 3.

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.
      2. Gli addetti di cui al comma 1 devono essere titolari di un patentino, rilasciato, previa frequenza di un corso specialistico, dal prefetto del capoluogo di residenza o del capoluogo in cui svolgono la loro attività, che ne attesta l'idoneità al servizio di sicurezza nei locali pubblici. Il patentino deve essere rinnovato annualmente previo colloquio con l'autorità competente e previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno. L'organizzazione e la struttura dei corsi abilitanti sono stabilite con il regolamento di cui al periodo precedente.
      3. Sono istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo i registri degli addetti alla sicurezza nei locali pubblici.

Art. 4.

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attraverso apposite convenzioni con la Croce

 

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rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di una unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di due unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il primo soccorso sanitario previsto dal comma 1 può, altresì, essere assicurato attraverso la presenza di unità mobili stazionate all'esterno del locale pubblico. Il personale di cui al citato comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.

Art. 5.

      1. Al fine di decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali pubblici nelle giornate a maggiore afflusso di clienti, i comuni e gli esercenti degli stessi locali devono attivare servizi di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio appositamente individuate verso i locali e viceversa con una cadenza temporale atta a favorirne l'utilizzo da parte dei clienti.

Art. 6.

      1. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso una tessera a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli.
      2. La esibizione della tessera di cui al comma 1 dà diritto a uno sconto del 33 per cento sul costo della consumazione analcolica e all'ingresso gratuito nel locale.
      3. Possono essere effettuati a campione rilevamenti con etilometro dei soggetti designati

 

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alla guida ai sensi del comma 1 per verificarne, all'uscita dei locali pubblici, il tasso alcolemico.
      4. Gli esercenti di locali pubblici sono tenuti a organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
      5. Sono previste agevolazioni fiscali atte a incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati di cui al comma 1 all'interno dei locali pubblici, e l'impiego di alcol-tester.

Art. 7.

      1. I locali pubblici con capienza superiore a 500 persone devono disporre l'allestimento di locali adibiti a fornire interventi di primo soccorso e di spazi atti a consentire ai clienti di abbassare il livello di stress fisico e acustico nonché di recuperare la concentrazione per porsi alla guida dei veicoli all'uscita dei locali stessi.

Art. 8.

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti gli albi dei locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro», il cui rilascio è soggetto alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. La verifica annuale della sussistenza dei requisiti è

 

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operata da personale della Società italiana degli autori ed editori, che provvede a trasmettere una relazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      3. Ai locali pubblici recanti il contrassegno «bollino blu-divertimento sicuro» di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 9.

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presidi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.

Art. 10.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.